Cosa cambia per l'investitore ?
STORIA
Chi ha investito in un fci italiano 20 anni fa, oggi può contare in media su una performance positiva del 148,8%. A 10 anni, invece, su 354 comparti 204 presentano un risultato positivo con una performance media assoluta del 5,8%.
Così, gli oltre 800 fci al big bang del risparmio gestito made in Italy. Dal 1° luglio, infatti, saranno svincolati dalla tassazione sul maturato (**), che finora li ha penalizzati, per passare al regime che tassa il realizzato, criterio già previsto per i prodotti di diritto estero.
Chiusi i conti con il fisco al 30.06, ripartiranno da zero con quote lorde dal 1° luglio in poi.
(**) Se si hanno 100 euro in un fondo e questo in un certo periodo rende l’8%, il suo investimento netto non sale a 108 ma solo a 107, perché l’aliquota fiscale del 12,5% viene applicata in modo automatico.
Analogamente con una perdita dell’8% non scende a 92 bensì solo a 93 euro, perché l’Erario gli riconosce subito il credito d’imposta sulla perdita, senza che rischi di non riuscire a recuperarlo, come capita.
I crediti di imposta, dovuti ai risultati negativi di gestione accumulati dai fondi italiani e dai lussemburghesi storici potranno essere utilizzati, senza limiti temporali e di importo, in compensazione dei redditi percepiti sui fondi dagli stessi istituiti assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,50%, adottando la regola che ne guida l’utilizzo nel sistema attuale.
L’attuale normativa prevede per i f.c.i. italiani aperti e per quelli lussemburghesi storici l’applicazione di un’imposta del 12,5% sul risultato di gestione ma non sono soggetti nè ad IRPEF né IRAP (esclusi immobiliari).
Ogni giorno si rileva l’incremento o la perdita del patrimonio e nel primo caso si calcola l’imposta, con effetto immediato sul patrimonio gestito che si riduce, anche se l'imposta non viene versata immediatamente, mentre nel secondo sorge un credito d’imposta.
Con la tassazione del maturato, il fondo in perdita si vede riconosciuto un credito d'imposta che incrementa il patrimonio complessivo, riducendo gli effetti negativi della perdita. Con un ribasso del 30%, per es. il valore del fondo cala da 100 a 70, ma per effetto del credito d'imposta di 3,75 il patrimonio contabile sale a 73,75.
Con il regime della tassazione sul maturato, il sottoscrittore di un fondo in perdita aveva il vantaggio di monetizzare il credito d'imposta, incassando 73,75 anzichè i 70 che avrebbe ottenuto con la tassazione al momento del realizzo.
La Sgr calcola il risultato di gestione di ogni fondo e in caso di performance positiva versa l'imposta del 12,5% sulla plusvalenza. Il risultato negativo maturato a tale data è invece utilizzabile dalla sgr in compensazione.
A fronte della compensazione quindi, automaticamente riconosce un maggior valore della quota pari al 12,5% dell'ammontare della perdita compensata, senza alcun intervento o iniziativa da parte del risparmiatore.
Le perdite che non risultano compensate alla cessazione del fondo sono attribuite ai partecipanti al fondo, che possono utilizzarle in compensazione di "redditi diversi" di natura finanziaria, successivamente realizzati. Ma ecco nel dettaglio che cosa accadrà ai fci dal 30 giugno, data spartiacque tra vecchio e nuovo regime.
Cioé i debiti e crediti fiscali sono computati già prima che il risparmiatore disinvesta. Per questo si parla di tassazione sul maturato, contrapposta a quella sul realizzato che vale per azioni, reddito fisso ecc., come pure per fondi o simili di diritto estero.
Si eviterà così sia di applicare tributi su imponibili virtuali, quando si rialzano le quotazione, che di creare di crediti di imposta virtuali, quando le quotazioni scendono.

“Con la riforma, viene abbandonata tale tassazione per maturazione ed adottato il sistema basato sull'imposizione al momento del realizzo, come avviene già per fondi e sicav esteri armonizzati, e per i "redditi diversi" dei titoli di Stato o per le azioni.
Per il fisco, invece, i capital gain saranno determinati su una quota lorda per evitare una doppia imposizione. Se al 30/06 la quota lorda è 100 e il sottoscrittore vende a 150, pagherà il 12,5% sul 50 di plusvalenza a prescindere dall'effettivo costo di acquisto sostenuto dall'investitore.

In un esempio analizzato da Numeria su 5 anni, la differenza tra la performance di un fondo tassato ogni giorno e uno che paga le imposte solo al momento della liquidazione è di circa lo 0,7%, ma cresce se l'orizzonte temporale si allunga e può arrivare al 5% per un orizzonte superiore ai 30 anni.
Un vantaggio del gestore é che, operando al lordo, potrà disporre di una massa finanziaria maggiore ed eviterà poste illiquide nell’attivo patrimoniale dei fondi, costituite dai crediti di imposta originati in caso di risultato negativo, il secondo è quello di equiparare ed uniformare il trattamento fiscale tra fondi di diritto italiano ed estero, evitando distorsioni nell'applicazione del c.d. "passaporto europeo" (UCITS IV) in vigore dalla stessa data della riforma.
In capo all'investitore scatterà una ritenuta d'imposta del 12,5% sui proventi percepiti e sul «delta Nav» (Nav vnd - Nav acq) in sede di riscatto, o switch o cessione della quota, mentre le perdite di capitale, in quanto redditi diversi, posson compensare le plusvalenze su altri titoli, nei quattro anni successivi.
Dunque, nessuna novità sull'aliquota che resta 12,5%, nessun nuovo obbligo dichiarativo per i redditi finanziari, nessuna scelta d'investimento a cui si è chiamati.
Persone fisiche non imprenditori, che non abbiano rinunciato al regime del risparmio amministrato.
Ai risparmiatori è richiesta solo una maggiore accortezza nel considerare "lorde" le quote che fino ad ora erano "nette", e a gestire le minusvalenze che ne deriveranno.
Tale trattamento, da tempo già in vigore per fondi e sicav estere, verrà esteso anche ai fondi di diritto italiano, e determinerà: infatti, la riforma potrebbe complicare la gestione della fiscalità sui redditi finanziari, perché le plusvalenze sui f.c.i., a differenza di quelle realizzate su altri titoli (come azioni e obbligazioni), sono considerate "redditi da capitale" e non "redditi diversi".
- prelievo immediato del 12,5% sui guadagni realizzati sui fondi ("plusvalenze");
- un credito d'imposta del 12,5% sulle minusvalenze, utilizzabile entro certi limiti ed entro i quattro anni successivi a quello in cui il credito è attribuito;
- l'impossibilità di compensare a livello fiscale i guadagni realizzati sui fondi con precedenti perdite ("minusvalenze") di qualsiasi natura;
- possibilità di utilizzare il credito d'imposta ("minusvalenza") solo a compensazione del prelievo sui "redditi diversi" di natura finanziaria (tipicamente su titoli azionari, obbligazionari, ed altri; ma non su fondi comuni o sicav).
A) Chi inizia un investimento in fci dal 1° luglio 2011 deve ricordarsi che i rendimenti pubblicati sono lordi e quindi assoggettati al 12,5% sulla plusvalenza se ci sarà un delta Nav positivo (reddito di capitale), al momento della vendita, riscatto o passaggio ad altro fondo, senza poterla compensare con minusvalenze eventualmente cumulate in passato.
B) Se invece, il delta Nav fosse negativo costituirebbe "minus" e darebbe origine a un credito d'imposta del 12,5% utilizzabile fin al 4° anno successivo, per compensare solo redditi diversi di natura finanziaria (conseguiti su titoli azionari, obbligazioni o altri finanziari, ma non su eventuali future plusvalenze derivanti da fci, nemmeno lo stesso fondo da cui era stata originata, proprio perchè considerati "redditi di capitale".
C) Chi già detiene fci e decidesse di venderli solo dopo il 1° luglio 2011,(regole al punto B), con l'unica differenza che la variazione delle quote che determinerà l'applicazione dell'imposta (o il riconoscimento della minusvalenza) va calcolata come differenza tra il valore (delta NAV) delle quote al momento del riscatto e quello riferito al 1° luglio 2011.
Fondi a distribuzione dei proventi.
Il criterio di fissare la quota del valore del fondo al 30 giugno quale costo di sottoscrizione o acquisto non sembrerebbe applicabile ai proventi realizzati tramite la distribuzione periodica dei proventi da parte del fondo in costanza di partecipazione.
Se il Nav è 100 al 1° gennaio e 150 al 30 giugno, riscattando a 150 dopo il 30/06 non vi sarebbe alcuna ritenuta applicabile, mentre gli stessi proventi di 50 sarebbero assoggettati a ritenuta se distribuiti in costanza di partecipazione con conseguente doppia imposizione.
Switch, ossia il passaggio da un fondo a un altro della stessa famiglia.
Attualmente il switch non ha alcun impatto fiscale per le sicav estere mentre per i fondi italiani, tassati per maturazione, viene di fatto tassato.
L'importo disinvestito da un fondo sarà soggetto al prelievo fiscale e successivamente l'importo netto sarà investito nel nuovo fondo.
Il risultato negativo residuo di gestione accumulati dai fondi e non ancora compensato, ai sensi di varie leggi (n.77/83, 344/93, 649/83 e dlgs 84/92), sarà utilizzato dal gestore, senza limiti temporali e di importo, in compensazione dei redditi percepiti dai partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,50%, di cui al nuovo art. 26-quinquies del 600/73, senza limiti di importo.
Laddove ciò non avvenisse, ai sottoscrittori sarà riconosciuta una minusvalenza di pari importo (certificata dal fondo stesso) che potrà essere usata in diminuzione ai sensi dell`art. 68, comma 4, del Tuir.
Insomma, un complesso articolato, quello dell`art.26 quinquies (ben 23 commi), con i quali (come anticipato il 25 gennaio da MF-Milano Finanza) il numero uno di Via XX Settembre ha realizzato il riequilibrio tributario tra i due tipi di prodotto.